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Agevolazioni per Agrivoltaico: gli incentivi in arrivo

22 Febbraio 2024 in Notizie Fiscali

Pubblicato il Decreto n 436/2023 del Ministero dell'Agricoltura con le regole per usufriire di agevolazioni per l'Agrivoltaico.

Nel dettaglio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il decreto intende promuovere la realizzazione di sistemi agrivoltaici innovativi con regole in vigore a partire dal 14 febbraio.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento dovrebbero arrivare anche le Regole Operative che disciplinano le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

Il GSE, soggetto gestore della misura, pubblicherà il primo avviso pubblico per la presentazione delle richieste entro trenta giorni dall'approvazione delle Regole.

Agevolazioni per Agrivoltaico: gli incentivi in arrivo

Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:

  • per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW 
  • ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

  • a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
  • b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2. 

Agevolazioni Agrivoltaico: i beneficiari

Sono soggetti beneficiari della misura disciplinata dal decreto:

  • a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
    legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
  • b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

Sono invece escluse:

  • a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
  • Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
  • non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
  • b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
  • c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
  • e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

Inoltre, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto. 

Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.

L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavoro

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