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Prorogate per il 2022 le percentuali di compensazione IVA per il legno

25 Novembre 2022 in Notizie Fiscali

Viene pubblicato in GU n 275 del 24 novembre 2022 il decreto MEF del 10 ottobre 2022 recante norme sull'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere, anno 2022.

In particolare, sono state fissate al 6,4% le percentuali di compensazione IVA applicabili dai produttori agricoli alle cessioni di legno e legna da ardere, per l’anno 2022.

Il decreto, emanato in attuazione dell’art 1 comma 662 della L. 145/2018, conferma quanto previsto per il 2020 e per il 2021.
Il decreto ministeriale MEF stabilisce le percentuali applicabili nel 2022 ai seguenti prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A parte I, allegata al DPR 633/72:

  • legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;
  • legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Si ricorda che le percentuali di compensazione sono disciplinate dall’art 34 del DPR 633/72, che al comma 1 recita:

"Per  le  cessioni di prodotti agricoli e  ittici compresi nella prima  parte dell'allegata  tabella  A, effettuate dai produttori agricoli,  la detrazione prevista nell'articolo 19   forfettizzata  in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile  delle  operazioni stesse,  delle  percentuali  di compensazione stabilite, per gruppi  di prodotti,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di concerto con il  Ministro per  le  politiche  agricole.  L'imposta  si  applica con le aliquote  proprie dei    singoli   prodotti,  salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di  cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale  e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo  periodo"

e consentono ai produttori agricoli che applicano il regime speciale di determinare in modo forfetario l’ammontare della detrazione IVA spettante in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A Parte I tra cui il legno.

Ricordiamo infine che la definizione delle imprese che possono aderire al regime speciale deriva dall'articolo 2135 del codice civile, che definisce imprenditore agricolo colui chi esercita l’attività di:
•coltivazione del fondo
•selvicoltura
•allevamento di animali
• attività connesse alle precedenti.
Invece nel comma 3 dello stesso articolo sono descritte le attività connesse, quali:
•manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
•fornitura di beni e servizi attraverso l'utilizzo di mezzi impiegati normalmente nell'attività dell'azienda agricola
•valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale
• attività di agriturismo (ricezione e ospitalità).

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