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ETS: nel principio contabile n 35 dell’OIC le regole per la rendicontazione

7 Febbraio 2022 in Notizie Fiscali

Con il Principio contabile n 35 per gli ETS l'OIC Organismo italiano di contabilità intende disciplinare i criteri per: 

  • la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; 
  • la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli ETS

Principio contabile OIC n. 35 per gli ETS: a quali enti si applica

Come specificato, il principio OIC n 35 si applica agli enti del Terzo Settore che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore”

Nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 si prevede che “la predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.” 

Gli enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal presente principio.

Attenzione al fatto che, per gli schemi di bilancio e l’informativa valgono le disposizioni contenute nelle Appendici B e C del documento di cui si tratta.

Principio contabile OIC n. 35 per gli ETS: le transazioni senza controprestazione

Una particolare attenzione va prestata alle erogazioni liberali iscritte nell'attivo patrimoniale.

Come specificato nel documento dell'OIC le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione come ad esempio:

  • erogazioni liberali,
  • proventi da 5 per mille, 
  • raccolta fondi, 
  • contributi ecc,  

danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di attività rilevate al "fair value" alla data di acquisizione. 

In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale classificati sulla base della tipologia di attività svolta (es. area A, B, C, D, E) e nella voce più appropriata (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi ecc.). 

In merito alle riserve vincolate e debiti per erogazioni liberali condizionate, qualora l’organo amministrativo dell’ente decida di vincolare le risorse ricevute a progetti specifici l’ente rileva l’accantonamento nella voce aggiunta, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale, nel rendiconto gestionale:

  • A9) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”
  • (oppure E8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” quando le somme sono destinate alla copertura delle spese di supporto generale future) 
  • in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”. Riserva questa rilasciata in contropartita alla voce aggiunta nel rendiconto gestionale A10) “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” (oppure E9) “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”) in proporzione all’esaurirsi del vincolo. 

Per ulteriori approfondimenti sui dettagli del principio OIC n 35 si rimanda al sito dell'organismo italiano di contabilità

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