Le somme una tantum percepite da: lavoratori autonomi, professionisti, corrisposte dagli enti previdenziali in base al decreto Aiuti (D.L. 50/2022), non concorrono a formare la base imponibile.
Questo significa che tali somme non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi 2023 per i redditi percepiti nel 2022.
Una tantum autonomi: a chi spetta
Ricordiamo che, il “Decreto Aiuti” ha previsto l'istituzione di un fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l’anno 2022 come limite di spesa.
Tali somme sono finalizzate al riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato, in particolare a coloro che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con apposito decreto interministeriale ossia 35.000 euro a certe specifiche condizioni.
Nel dettaglio, rientrano tra i beneficiari dell'indennità una tantum:
- i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,
- che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro
- che siano già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Attenzione al fatto che, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, sempre entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.
Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18.05.2022.
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Una tantum autonomi: perchè non va indicata nella dichiarazione dei redditi 2023
In merito all'aspetto fiscale si sottolinea che l'indennità una tantum per gli autonomi di cui si tratta:
- non costituisce reddito,
- ai fini fiscali,
- né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del Tuir,
- non è:
- cedibile,
- sequestrabile,
- è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Pertanto, considerato che l'una tantum
- non rileva ai fini fiscali,
- non va indicata nel prospetto degli aiuti di Stato,
la stessa non deve in ogni caso essere inclusa nella dichiarazione dei redditi.