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Titoli di stato intestati a persone fisiche comunicati all’ADE: nuovo obbligo

29 Ottobre 2024 in Notizie Fiscali

Con Provvedimento n 398752 del 28 ottobre, le Entate dettano disposizioni concernenti la comunicazione dei dati all’Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605

In particolare si tratta di un nuovo obbligo per operatori finanziari, banche, Poste spa, intermediari finanziari, società di investimento e risparmio, tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni sui rapporti intrattenuti con i propri clienti, che da quest’anno, entro il 31 dicembre,dovranno trasmettere anche il valore, rilevato alla fine del periodo a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati alle persone fisiche.

Comunicazione titoli di stato intestati a persone fisiche: gli operatori finanziari provvedono entro il 31.12

Il provvedimento evidenzia che gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria, unitamente alle informazioni relative ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari previste dai provvedimenti del 25 marzo 2013 e del 28 maggio 2015, anche il valore, rilevato alla fine dell’anno cui è riferita la comunicazione, dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, intestati a persone fisiche.

Tali informazioni sono trasmesse entro il termine per la comunicazione annuale dei saldi e dei movimenti.

Con riferimento ai dati relativi all’anno 2023, il termine per la comunicazione delle informazioni è il 31 dicembre 2024.

La comunicazione è effettuata con le modalità previste dall’Allegato 1, secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2.

La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2023 è consentita solamente con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione), essendo decorso il periodo di consolidamento.

Allegati:

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