Il CNDCEC con il pronto ordini n 90 del 14 aprile 2022 risponde ad un quesito sullo svolgimento del tirocinio a distanza per i commercialisti.
In particolare, si domanda se la possibilità di effettuazione del tirocinio a distanza permanga anche a conclusione del periodo di emergenza sanitaria.
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha già segnalato nel mese di marzo 2022 la legge n. 15/2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) che ha prorogato al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’art. 6, co. 1, 2 e 2-bis1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41) per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.
In particolare, le suddette disposizioni prevedono la possibilità che con apposito decreto del Ministero dell’Università siano definite, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le modalità di effettuazione dell’esame di Stato, nonché individuate (sempre con decreto ministeriale) modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese modalità a distanza, per il tirocinio previsto per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
Con riferimento all’anno 2021 lo svolgimento degli esami di Stato in deroga alla normativa vigente e lo svolgimento del tirocinio professionale secondo modalità diverse da quelle ordinarie, anche a distanza, sono stati previsti dal D.M. MUR n. 238/2021mentre in relazione all’anno 2022 non risulta ad oggi essere stato adottato alcun decreto del Ministero dell’Università per cui, in mancanza la modalità di svolgimento del tirocinio deve considerarsi quella ordinaria, vale a dire in presenza.