Con Ordinanza n 25229/2022 la Cassazione ribadisce che l'apertura stagionale di una attività alberghiera non comporta il venire meno dei presupposti per la TARI. La tariffa agevolata spetta a certe condizioni, vediamo quali.
La vicenda ha inizio con un atto di accertamento sulla TARI nei confronti di un hotel con apertura stagionale il quale opponeva il diritto alla riduzione della Tari ai sensi dell’articolo 66, comma 3, lettera e), D.lgs, n. 507/1993.
La suddetta Ordinanza specifica che con precedente ordinanza n. 31748/2018 la Corte ha avuto occasione di osservare che "Il comma 3 dell'art. 66 del d.lgs. 507/93 prevede che "la tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di … c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività".
Con il termine "può" l'ordinanza rimette alla scelta del Comune e subordina alla determinazione dell'ente, l'applicazione per le attività stagionali della riduzione tariffaria
In pratica, la mera detenzione di locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati:
- fa scattare l’obbligo dichiarativo ai fini TARI
- e l'assoggettamento all’imposta
- per tutto il periodo di detenzione dell’immobile.
La cassazione ha accolto totalmente il primo motivo di ricorso del Comune che lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, da parte della CTR che aveva dichiarato che, in ragione del carattere stagionale dell'attività svolta, la contribuente aveva diritto alla riduzione di un terzo della tariffa, direttamente in forza della legge ed a prescindere dal fatto che il regolamento adottato dal Comune per l'applicazione della tassa non prevedesse alcuna riduzione per attività stagionali.