Con Risposta a interpello n 680 del 7 ottobre 2021 le Entrate forniscono un chiarimento in merito a superbonus e isolamento del tetto di una villetta a schiera, sottotetto non riscaldato (Articolo 119, comma 1,del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
L'Istante, proprietario di una villetta, intende effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
In aggiunta egli intende isolare anche il tetto della villetta e specifica che il esso non delimita una superficie riscaldata
Le Entrate, con riferimento al quesito prospettato concernente il computo della superficie disperdente lorda, replicano che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021 nell'ambito degli interventi "trainanti" finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus, rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).
Pertanto, a seguito della modifica normativa potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno.
Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.