In data 4 novembre il Consiglio dei Ministri ha recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Ministro dello sviluppo economico) rendendo possibile la costituzione in video conferenza delle SRL
Scarica qui lo schema del decreto sull'utilizzo di strumenti e processi digitale
Srl costituite on line
Atto di costituzione a distanza, ieri è arrivato il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo che attua la direttiva Ue 2017/1132.
Sarà possibile grazie alla piattaforma gestita dal Notariato.
La novità riguarda:
- la possibilità di redigere l'atto costitutivo in forma pubblica digitale
- un’apposita piattaforma informatica, gestita dal Consiglio nazionale del notariato, strutturata in modo da consentire al notaio:
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- l’accertamento dell’identità dei video partecipanti,
- la verifica dei certificati di firma
- la verifica della manifestazione della volontà dei soci collegati in video conferenza
La piattaforma con collegamento continuo con i partecipanti in videoconferenza, consente:
- la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere
- l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari
- il contestuale rilascio, alle persone che non ne dispongano, di una idonea firma elettronica ai fini della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale
Quali srl si possono costituire on line?
Potranno essere costituite con modalità on line:
- la Srl ordinaria
- la Srl semplificata
Attenzione va prestata al fatto che si costituiranno on line anche le Srl con i soci in parte presenti nello studio e in parte in videoconferenza.
In questo caso l’atto si stipula in forma digitale, perché chi partecipa di persona firma il file dell’atto costitutivo mediante sottoscrizione elettronica
NON sarà invece possibile costituire la Srl online in caso di conferimenti diversi dal denaro
In particolare, il denaro per la sottoscrizione del capitale iniziale deve essere versato, prima della stipula dell’atto costitutivo, al notaio incaricato che lo conserverà in un conto corrente dedicato per poi riversarlo alla costituenda società non appena sarà iscritta nel Registro delle imprese.