Con il pronto Ordini 205/2023 il CNDCEC risponde a dubbi sulla sostituzione di un revisore dimissionario.
In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alla procedura per la sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori, considerata la mancata accettazione dell’incarico da parte dei revisori supplenti
Il Consiglio dei Commercialisti ricorda che ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2008, n. 139, il collegio dei revisori “è composto da tre membri effettivi e due supplenti”.
Viene precisato che, per la completa costituzione del collegio dei revisori è necessaria non solo la presenza dei membri effettivi, ma anche dei membri supplenti.
Infatti, anche se il collegio possa regolarmente adempiere alle proprie funzioni con la presenza dei membri effettivi, al fine di garantire la continuità di funzionamento dell’organo di controllo è necessario che siano disponibili anche i due sindaci supplenti.
Nel caso di specie è necessario procedere tanto alla sostituzione del componente effettivo dimissionario, tanto a quella dei due componenti supplenti che hanno rinunciato all’incarico nel momento in cui sono stati chiamati a sostituire il componente effettivo dimissionario.
Viene specificato che, qualora all’esito delle elezioni con cui è stato eletto il collegio dei revisori risultino dei candidati non eletti, il collegio potrà essere reintegrato con i primi candidati votati non eletti.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alle sostituzioni dei componenti del collegio dei revisori nei modi sopra indicati, si dovranno indire le nuove elezioni per procedere alla nomina dei componenti effettivi e/o supplenti mancanti.
Infine, viene specificato che i nuovi componenti, eletti per procedere alla reintegrazione del collegio, scadranno insieme ai revisori ancora in carica e le eventuali nuove elezioni dovranno svolgersi nel rispetto del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021 con date individuate autonomamente dal Consiglio dell’Ordine.