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Social bonus erogazioni ETS: via alle domande

29 Agosto 2023 in Notizie Fiscali

Con avviso del Ministero del lavoro datato 28 agosto si informa dell'attivazione della Piattaforma per il social bonus.

Nel dettglio è disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017.

Viene precisato che gli istanti possono inoltrare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile all'interno del sito e allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3.

L'avviso specifica che le scadenze per la presentazione delle istanze, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, sono state individuate nel:

  • 15 gennaio, 
  • 15 maggio 
  • e 15 settembre di ciascun anno.

Pertanto, il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare. La documentazione è presente nella sezione dedicata.

Ricordiamo che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali veniva pubblicato il Decreto n. 118 del 7 luglio in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.

Con il decreto è adottata la la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti: SCARICA LA MODULISTICA "SOCIAL BONUS".

Ricordiamo inoltre che in Gazzetta Ufficiale n 89 del 14 luglio 2022 veniva pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 23 febbraio 2022 con il regolamento e le modalità di attuazione del social bonus.

Il Decreto, in attuazione dell'articolo 81 del D.lgs. 117/2017, nei suoi 15 articoli individua tra l'altro le modalità per l'attribuzione, la misura del credito d'imposta e i criteri per la sua fruizione.

Social bonus: che cosa è?

Il credito d'imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all'articolo 4 del Decreto sarà riconosciuto

  • nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, 
  • nella misura del 50 per cento, se effettuate da enti o società,

Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere 

  • il recupero degli immobili pubblici inutilizzati 
  • e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività

che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Social bonus: individuazione dei progetti di recupero

L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le  erogazioni  liberali  di  cui  all'articolo  3  avviene  con   un procedimento a sportello, diretto a  verificare  la  sussistenza  dei presupposti e dei  requisiti  previsti  dal  Codice  e  dal presente regolamento. 

Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – l'istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15  maggio  e il 15 settembre di ciascun anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
b) scheda  anagrafica  dell'ente  proponente  e  degli  eventuali partner;
c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
d) scheda descrittiva del progetto, con  l'indicazione  specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività  di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva  e  con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonchè dell'eventuale previsione della  valutazione dell'impatto  sociale  degli  effetti  conseguiti  dalle  attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
e) computo metrico – estimativo  dei  costi  con  prezzi  unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai  listini  ufficiali vigenti nell'area interessata;
f) cronoprogramma degli interventi;
g) copia del provvedimento  amministrativo  di  assegnazione  del bene;
h) copia del documento di  identità del  legale  rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.

Con provvedimento del direttore generale  del  terzo  settore  e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore  generale dell'innovazione  tecnologica,  delle  risorse  strumentali  e  della comunicazione da  pubblicare  nel   sito istituzionale  www.lavoro.gov.it è adottata la modulistica  relativa alla documentazione di cui al comma 1.

Social bonus: a chi spetta?

Possono usufruire del social bonus:

  • le persone fisiche,
  • gli enti che non svolgono attività commerciali 
  • e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Social bonus: per cosa spetta

Sono ammesse al  credito  d'imposta  le  erogazioni  liberali destinate ed utilizzate per  sostenere  il  recupero  delle  seguenti categorie di beni assegnati agli enti  del  Terzo  settore,  indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b)  beni  mobili  e   immobili   confiscati   alla   criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n. 159.

I beni oggetto degli interventi di recupero di cui  al  comma  1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore  in  via esclusiva per lo svolgimento di una o  più attività di  interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
Per il recupero di beni immobili, le  erogazioni  liberali  sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi  edilizi finalizzati  ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le  spese di gestione dei beni,  anche  al  fine  di  assicurarne  l'efficienza funzionale.

Social bonus: come usarlo

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta  a  condizione  che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente  mediante  sistemi  di  pagamento  che  ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

La causale  del  pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
Le persone fisiche e gli  enti  non  commerciali  fruiscono  del credito  d'imposta  a  decorrere  dalla  dichiarazione  dei   redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata  l'erogazione  liberale. 

La  quota  annuale  non  utilizzata  può  essere   riportata   nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad  esaurimento del credito.
Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa,  il  credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dal periodo   d'imposta   successivo a  quello di  effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello  F24  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

 In  caso  di mancato  utilizzo,  in  tutto  o  in  parte,  dell'importo   annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta  successivi.  Con  apposita  risoluzione  dell'Agenzia  delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione  del  credito d'imposta,  da  indicare  nel  modello  F24,  e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. 

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative  ai  periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione,  ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto, si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme  vigenti in materia di imposte sui redditi. 

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