Le Entrate con Risposta a interpello n 688 dell'8 ottobre 2021 chiariscono i termini per presentare l'attestazione di conformità, per beneficiare del sisma-bonus e i termini della asseverazione prevista dall'art 3 comma 2 del decreto ministeriale n 58/2017.
In particolare l'attestazione non deve essere presentata entro la data del rogito come vale per l'asseverazione.
L'agenzia, ha risposta ad un istante che:
- ha ottenuto il permesso a costruire nel 2018;
- ha depositato nel 2019 l'asseverazione di riduzione del rischio sismico allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP), successivamente alla richiesta del permesso a costruire.
- ha stipulato l'atto di compravendita nel 2020 (e il direttore dei lavori, concluso l'intervento, ha depositato al SUAP l'attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti)
Egli chiedeva se poteva accedere al cd. "sisma bonus acquisti", disciplinato dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 in considerazione del fatto che
- l'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto è stata presentata al SUAP dal direttore dei lavori successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita
E' stato chiarito che la risoluzione del 3 luglio 2020, n. 38/E, ha sottolineato che:
- la detrazione di cui al comma 1-septies spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,
- anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
E' stato, comunque, precisato che ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (cfr. da ultimo la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020).
Termini per presentare l'attestazione di conformità ai fini del sisma-bonus
Nel caso in esame, con riferimento, invece, ai termini di presentazione dell'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei lavori, l'articolo 3, comma 4, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 stabilisce che « Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista».
Al successivo comma 5 dispone che «L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013».
La norma in merito all'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP, a differenza di quanto previsto per l'asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non richiede che la stessa sia presentata entro la entro la data di stipula del rogito.
Ne consegue che, il contribuente nel presupposto che abbia presentato al SUAP, nei termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E (entro la data del rogito), l'asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017, può accedere all'agevolazione del cd. "Sisma bonus acquisti".