Con Risposta a interpello n 54 del 28 febbraio le Entrate replicano ad un quesito sulla possibilità di compensare i crediti d'imposta nonostante la presenza di ruoli, in seguito all'adesione alla "rottamazione quater" prevista dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197.
In sintesi, l'istante, ritiene sia possibile «considerare la rateazione della Rottamazione Quater alla stregua di una sospensione dei ruoli», rendendo così inapplicabile il divieto di compensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le Entrate concordano con la soluzione interpretativa dando ulteriori specifiche, vediamo quali.
Rottamazione quater e disapplicazione del divieto di compensazione
L'agenzia ricorda che l'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010 dispone che, «A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento […].»
Il divieto opera con riferimento alle sole compensazioni «di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e , pertanto, non si applica alle compensazioni cd verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta).
In merito al divieto di compensazione, con la circolare n. 13/E dell'11 febbraio 2011 (paragrafo 3) è stato chiarito che, «[…] Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'avvenuta scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo. […]
La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
La preclusione non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione.
In presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, l'agenzia precisa quanto segue.
Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto.
Nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato articolo 19, e, quindi, la preclusione riguarda l'importo complessivo del debito residuo non pagato. […].
L'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, precisa inoltre che la compensazione è vietata solo se l'importo relativo ai debiti, per imposte erariali ed accessori, iscritti a ruolo, scaduti e non pagati, è di ammontare superiore a 1.500 euro. […]
Il limite di 1.500 euro previsto dal comma 1 dell'articolo 31 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto.
Tanto premesso, l'agenzia specifica che con l'istituto c.d. rottamazione quater, introdotto dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i ''singoli carichi affidati agli agenti della riscossione'', tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.
Negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili, resta che tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022, per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuovi azioni esecutive/cautelari ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente
Ne deriva pertanto che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa.
Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.