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Redditi SC 2024: rivalutazione terreni

20 Giugno 2024 in Notizie Fiscali

Il Modello Redditi SC 2024 è la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli commerciali ed equiparati.

In particolare, deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, 
  • società a responsabilità limitata, 
  • società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, 
  • società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti in Italia 
  • enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.

Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello Redditi SC se nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno prodotto in Italia (art. 23 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR):

  • redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni
  • redditi fondiari (reddito dei fabbricati e dei terreni)
  • redditi di capitale
  • redditi diversi
  • redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.

Vediamo la novità di quest'anno sulla Rivalutazione dei terreni.

Redditi SC 2024: rivalutazione terreni, novità dei quadri RM e RQ

Tra le novità di quest'anno vi è la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni.

Sinteticamente, i quadri RQ e RM sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l’applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. 

Sui predetti valori è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

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