Una professionista in regime forfettario ha posto un quesito all'Agenzia delle Entrate in tema di imposta di bollo.
In particolare, ha chiesto di sapere se le fatture emesse nei confronti dell'associazione sportiva riconosciuta dal CONI con la quale collabora, possano considerarsi esenti dall'imposta di bollo ex articolo 27-bis della Tabella, allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Questo in ragione del fatto che la legge di bilancio del 2019 con l'articolo 1, comma 646, ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo di cui beneficiavano le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, riconosciute dal CONI.
L'agenzia nella risposta a interpello n. 67/2020 replica di non condividere la soluzione prospettata dall'istante circa una esenzione,e sottolinea che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 27-bis della Tabella relativa, non possa trovare applicazione con riferimento alle fatture rilasciate dall'istante nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.
In particolare, spiega l'agenzia, l'articolo 27-bis di detto Allegato B, come modificato dall'articolo 1, comma 646, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) prevede l'esenzione per gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ".
Con riferimento al quesito in esame, relativamente all'emissione di fattura nei confronti della citata Associazione sportiva dilettantistica si ricorda che ai sensi dell'art 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto di interesse, per ciascuna operazione imponibile "il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, (…), o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo".
Tale disposizione evidenza che l'interpellante è obbligato per legge ad emettere il predetto documento contabile nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'associazione medesima.
Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare nella casistica normata dall'art. 27- bis della Tariffa.
Più precisamente, l'agenzia ritiene che le fatture oggetto d'interpello rientrano nel campo applicativo dell'articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR n. 642 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 sopracitato "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".
L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso di specie è a carico della professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell'articolo 13, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della loro formazione.
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