Con la pronuncia n. 209 del 13/10/2022 la Corte Costituzionale si è espressa circa l’illegittimità del riferimento al “nucleo familiare” da parte della norma agevolativa per l’IMU della prima casa (l’allora art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, poi trasfuso nell’art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 160/2019). Con il risultato che, come anche specificato dalla Consulta, ai fini dell’esenzione andrà considerato l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, motivo per cui i coniugi stabiliti in differenti ambiti territoriali potranno di fatto godere della doppia agevolazione IMU. Questo però, occorre notarlo, senza far sì che simile situazione abbia luogo per le c.d. “seconde case”, dal momento che ai fini della spettanza del beneficio fiscale è necessaria l’effettiva residenza dei coniugi in Comuni diversi in modo stabile.
Interessante anche notare come la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittima anche la più recente modifica apportata all’art. 5-decies del D.Lgs 146/2021 (“Decreto collegato fiscale”), secondo cui, a partire dal 2022, sarebbero stati i coniugi a dover scegliere quale dei due immobili – anche se siti in Comuni diversi – avrebbe potuto godere dell’agevolazione in esame.
Ad ogni modo, la sentenza n. 209/2022 va finalmente a confermare un orientamento sul quale già risalente prassi ministeriale aveva concordato (circolare n. 3/DF del 18/05/2012 e risposte MEF del 20/01/2014), unitamene a parte della giurisprudenza di merito (ex multis CTP Lecce n. 945 del 17/07/2020, CTR Veneto n. 858 del 31/08/2017 e CTP Brescia n. 605 del 14/07/2016), le quali si sono dimostrate a dir poco possibiliste riguardo alla possibilità, per i soggetti visti in precedenza, di usufruire singolarmente dell’agevolazione in esame – di fatto, quindi, raddoppiandola – in presenza di determinate condizioni. Al contrario, dal 2020 la giurisprudenza di legittimità, tramite numerose pronunce, aveva dapprima negato tout court qualsivoglia agevolazione per i consorti divisi territorialmente (si vedano, ad esempio, Cassazione n. 4166 e 4170 del 19/02/2020, n. 20130 del 24/09/2020 e n. 2194 del 01/02/2021), dimostrando invece in un secondo momento una timida apertura nei confronti della spettanza di un’unica agevolazione per il nucleo familiare (tra le altre Cassazione n. 17408 del 17/06/2021 e n. 20686 del 20/07/2021).
Erano precedentemente sorti alcuni dubbi circa la rimessione della questione di legittimità in quanto, con la precedente sentenza n. 107 del 28/04/2022, la stessa Consulta aveva rigettato la questione posta dalla CTR Liguria (mediante ordinanza n. 106/2/2020 del 23/09/2020), che aveva a sua volta sollevato dubbi in merito all’applicazione delle norme in esame sia in tema di ICI che di IMU. Dubbi che, tuttavia, appaiono oggi definitivamente dissolti in favore di un’applicazione dell’agevolazione prima casa più in linea con i principi di equità e di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione.