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Polizza rischi catastrofali: le faq di ANIA

25 Marzo 2025 in Notizie Fiscali

Entro il 31 marzo, salvo proroghe, le imprese dislocate sul territorio nazionale dovranno stipulare una polizza contro i rischi di catastrofi naturali.

Ricordiamo che l'adempimento introdotto dalla legge di bilancio 2024 ha visto diversi confronti tra le parti in causa per giungere alla pubblicazione del Decreto MIMIT n 18/2025

Sinteticamente ricordiamo che devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c..

Le incertezze sul tema restano ancora molte e l'ANIA ha pubblicato numerose FAQ per rispondere ai dubbi più frequenti: vediamone alcune.

Sull'adempimento leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: ultimi giorni prima del 31.03.     

Polizza rischi catastrofali imprese: quali beni sono inclusi?

L'ANIA ha specificato che, come chiarito dall’art. 1- bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge n. 189/2024 e dall’art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424 del codice civile (nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni (si veda a tal fine la Relazione Illustrativa del D.M. 18/ 2025).
A titolo esemplificativo, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa.

Polizza rischi catastrofali imprese: come adeguare una polizza appena rinnovata?

Veniva domandato se, per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del decreto, l’adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto.                                                                          

Con FAQ ANIA ha replicato che se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo quietanzamento utile (conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge). 

Polizza rischi catasfrofali imprese: quali eventi naturali vanno assicurati?

Veniva domandato quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria.                                                               ANIA ha specificato che i rischi da assicurare sono: 

  • alluvione, 
  • esondazione,
  • inondazione, 
  • sisma
  • frane

 intendendosi per tali eventi naturali:

  • alluvione: nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.
  • sisma: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”.
  • frana: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”.  

Attenzione al fatto non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “

  • la mareggiata; la marea; 
  • il maremoto; 
  • la penetrazione di acqua marina; 
  • la variazione della falda freatica; 
  • l’umidità; 
  • lo stillicidio; 
  • il trasudamento; 
  • l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”. 

Inoltre, sono esclusela mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”. 

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