Con Provvedimento di ieri 15 febbraio 2022 le Entrate pubblicano le regole attuative per il nuovo patent box.
In particolare, si stabiliscono:
- le disposizioni di attuazione,
- gli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea
- le modalità di esercizio delle opzioni.
Nuovo patent box: esercizio della opzione
Come specificato nel provvedimento l'opzione nuovo PB:
- è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce,
- ha durata quinquennale
- è irrevocabile e rinnovabile.
Viene chiarito che, i soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime patent box, un’istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, possono esercitare l’opzione nuovo PB previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime patent box, nella quale, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura.
I soggetti non rientranti nel precedente punto che, avendo esercitato l’opzione PB, hanno esercitato anche l’opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale.
Per tali soggetti non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali.
I soggetti non rientranti nella previsione precedenti che intendono optare per il nuovo regime patent box devono esprimere l’opzione nuovo PB come previsto dal nuovo regime.
A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime patent box si considera revocata.
Nuovo patent box: un riepilogo delle principali novità
Ricordiamo che il regime del patent box è stato recentemente modificato con alcune semplificazioni traforrmandolo in un regime di frontend. (articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234)
In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.
Rispetto alla precedente disciplina patent box, sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow. Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
Viene, prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Con il provvedimento di ieri, come disposto dallo stesso art. 6 l'Agenzia delle entrate provvede alla emanazione delle disposizioni attuative relative, alla regolamentazione della documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcune limitazioni, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.