Con risposta a interpello n 247 del 6 maggio 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sui casi di malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
In particolare in risposta ad un istante che opera con svariati punti vendita nel settore della grande distribuzione commerciale ed «assolve l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle operazioni giornaliere mediante l'utilizzo di Server RT installati nei propri punti vendita.» l'Agenzia sinteticamente specifica quanto segue.
Memorizzazione e trasmissione corrispettivi: cosa fare in caso di malfunzionamento
Il problema dell'erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è stato più volte affrontato dalla Agenzia con indicazione di quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura.
In particolare, nella risposta viene richiamato il punto 5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016
che recita «In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica.»
Successivamente viene precisato che una corretta tenuta del registro di emergenza consente di far fronte al mancato/irregolare funzionamento dell'apparecchio nel rispetto degli obblighi di certificazione.
Inoltre viene sintetizzato che:
1) a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT o l'intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE , lo stesso va posto nello stato "Fuori Servizio" che consente all'Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
2) nell'ipotesi suddetta e ferme restando le generali previsioni in materia (in primis, tra le altre, la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico specializzato), la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può comunque avvenire su base volontaria avvalendosi della richiamata procedura di emergenza;
3) la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza;
4) qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l'imposta – fatte salve specifiche ulteriori violazioni – non trovano applicazione le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11 comma 2-quinquies e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
Con particolare riferimento all'ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell'imposta e dell'utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto "fuori servizio" ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, escludendo che possano ritenersi tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell'articolo 11, comma 2- quinquies, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia «euro 100 per ciascuna trasmissione».
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