Con Risposta a interpello n 264 del 13 maggio 2022 le Entrate chiariscono il trattamento IVA delle lenti a contatto.
In particolare, le entrate ritengono che a tutte le lenti a contatto correttive, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, deve comunque ritenersi applicabile la medesima aliquota del 4 per cento, ai sensi del n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (si veda anche risposta n.488 del 20 ottobre 2020). Vediamo maggiori dettagli dell'interpello.
L'istante è titolare di una ditta che "progetta, produce e applica lenti a contatto" e cede le lenti "correttive" direttamente al soggetto finale spiega che con l'entrata in vigore il 26 maggio 2021 del Regolamento Europeo 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che abroga la direttiva 93/42/CEE e i relativi decreti legislativi italiani, è stata altresì modificata e aggiornata la classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND), con decreto del Ministero della Salute del 10 novembre 2021.
L'Istante evidenzia che le lenti a contatto hanno cambiato definizione,
"passando della vecchia categoria Y "supporti o ausili tecnici per persone disabili", gruppo Y21 "ausili per comunicazione, informazione e segnalazione", tipo (1) Y2103 "dispositivi ottici correttivi o ausili ottici", tipo (2) Y210309 "lenti a contatto", alla nuova categoria aggiunta dall'allegato 2 del DM: Q "dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria", gruppo Q02 "dispositivi per oftalmologia", tipo (1) Q0210 "dispositivi ottici correttivi", tipo (2) Q021004 "lenti a contatto" e successivi tipi".
Inoltre la ditta ricorda che l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 – convertito con integrazioni dalla legge 29 luglio 1989, n. 263 – ha stabilito che "tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento […]".
Tale norma è stata successivamente trasfusa nel n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72, in base al quale sono soggette all'aliquota del 4 per cento le cessioni di "protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti".
Sottolinea, infine, che nel "CND" permane le categorie Y "dispositivi per persone con disabilità non compresi in altre categorie", gruppo Y21 "ausili per comunicazione e gestione delle informazioni", tipo (1) Y2103 "ausili ottici", che sono quindi conformi alle denominazioni presenti nel Decreto IVA.
Pertanto, chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei prodotti sopra indicati, in quanto è cambiata la denominazione degli stessi, che hanno perso la definizione di ausili.
Le Entrate ricordano che ai fini del corretto inquadramento merceologico del prodotto in questione, l'Istante ha acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in breve "ADM") che, …, "in considerazione degli elementi descrittivi forniti, sulla base delle risultanze delle indagini analitiche", ha ritenuto che "la merce in parola possieda caratteristiche tali da poter essere classificata, nel rispetto delle Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare le regole 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 90 della Tariffa doganale: "Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi", in particolare alla voce 9001 "Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente", sottovoce 9001 30 00 – Lenti oftalmiche a contatto".".
Al riguardo, per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile, si ritiene che la modifica della normativa di settore non faccia comunque venir meno la validità di quanto affermato nella richiamata circolare n. 50 del 1990, secondo cui le lenti a contatto, le lenti oftalmiche graduate e gli occhiali da vista "sono da considerare quali ausili" in quanto "destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti".
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene, pertanto, che a tutte le lenti a contatto correttive, in quanto destinate a sopperire a menomazioni visive permanenti, deve comunque ritenersi applicabile la medesima aliquota del 4 per cento, ai sensi del n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA (si veda anche risposta n.488 del 20 ottobre 2020)
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