L'istante dell'interpello n 79 del 25 marzo è un Comune, proprietario di un complesso aeroportuale aperto al traffico di aviazione generale dell'Area Schengen.
Il Comune, in qualità di istante, chiede all'Agenzia delle Entrate se gli importi relativi ai "servizi aeroportuali" che gestisce direttamente, quali:
- "approdo/partenza",
- "stazionamento sul piazzale scoperto all'interno di hangar"
- "apertura anticipata o chiusura posticipata dell'aeroporto",
siano da assoggettare a IVA.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono imponibili, poiché lo svolgimento di tali servizi configura attività di natura commerciale, e pertanto, i relativi compensi sono soggetti ad IVA.
Vediamo il caso di specie e i chiarimenti ADE.
IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza
Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate ha valutato se i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto dovessero essere soggetti a IVA, riferendosi a specifiche disposizioni della normativa IVA, in particolare al D.P.R. n. 633/1972.
In generale, le attività svolte da enti pubblici, come i Comuni, non sono automaticamente considerate attività commerciali imponibili ai fini IVA, soprattutto se rientrano nell'esercizio delle loro funzioni di pubblica autorità, ci sono però delle eccezioni.
L'articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che alcune attività, anche se svolte da enti pubblici, sono comunque considerate di natura commerciale e quindi soggette a IVA.
Tra queste attività, sono inclusi esplicitamente i "servizi portuali e aeroportuali", pertanto indipendentemente dal fatto che sia un ente pubblico a offrire questi servizi, essi sono trattati come se fossero forniti da un'impresa commerciale e pertanto soggetti alla normale imposizione IVA.
In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto, quali approdo/partenza, stazionamento e apertura/chiusura anticipata o posticipata, rientrano nell'ambito delle attività commerciali per cui devono essere soggetti a IVA.
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