Ispezione ipotecaria on line: novità dal 2 ottobre

Con un comunicato stampa del 2 ottobre l'agenzia delle entrate informa che è attivo il servizio della ispezioni ipotecarie online anche per i documenti cartacei. 

Ricordiamo innanzitutto che l'ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare delle Entrate. Essa può avvenire recandosi presso gli uffici oppure con la consultazione on line. (Per un riepilogo delle regole del servizio on line leggi: Ispezione ipotecaria telematica: che cos'è?).

Con il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico, è possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine. Vediamo i dettagli.

Ispezione ipotecaria on line: anche per i documenti cartacei dal 2 ottobre

Dal 2 ottobre è possibile consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari.

Viene specificato che la novità è operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell’ambito professionale e commerciale quali per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.

Il servizio di ispezione ipotecaria via web consente di effettuare telematicamente la ricerca:

  • per soggetto (persona fisica o non fisica) 
  • o per documento

ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister). 

Ispezione ipotecaria on line per i documenti cartacei: come funziona

In particolare, sono disponibili online: 

  • i titoli conservati in formato cartaceo, 
  • le note di trascrizione, di iscrizione
  • e le domande di annotazione non digitalizzate
  • e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.

Dopo aver scelto l’ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno. 

Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.

L’ufficio dopo aver ricevuto la richiesta preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile online all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi. 

Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale.

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