Con il pronto ordini n. 27 del 9 marzo il CNDCEC fornisce chiarimenti sui requisiti dei corsi formativi per iscrizione all'albo di cui all'art 356 del codice della crisi d'impresa.
Nel dettaglio, viene chiarito che il corso di formazione per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019, organizzato dal Consiglio nazionale può essere frequentato anche ai fini dell’adempimento degli obblighi formativi dei gestori della crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM 202/2014.
In particolare, si specifica che il Ministero della Giustizia nel fornire precisazioni in merito ai requisiti che devono avere i corsi formativi per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del codice della crisi ha escluso la validità dei corsi organizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi, di cui all’art. 4, DM 202/2014, che:
- non hanno un programma conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura,
- sono stati realizzati in assenza di una convenzione con l’Università
- e che non hanno una durata di almeno 40 ore.
Nulla è stato indicato dal Ministero della Giustizia in merito al caso contrario, ovvero in merito alla possibilità di riconoscere validi i corsi formativi per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del codice della crisi ai fini dell’assolvimento formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all’art. 4 del DM 202/2014.
Poiché il corso organizzato dal Consiglio Nazionale di cui all’Informativa 23/2023 citata nel quesito, soddisfa i requisiti previsti dall’art. 7 del Regolamento FPC (corso di “formazione”, di durata non inferiore alle 12 ore, avente ad oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore), per effetto delle previsioni del comma 6 dell’art. 4 del DM 202/2014, deve ritenersi valido anche per assolvere gli obblighi formativi previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento.