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Forfettari: incompatibilità col regime impatriati per comportamento concludente

8 Febbraio 2023 in Notizie Fiscali

Con Risposta n 190 del 6 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti su: 

  • regime impatriati, 
  • applicazione del ''regime forfetario'' 
  • e redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo (Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 201)

In particolare, nel caso di specie, l'Istante ha trasferito all'estero, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, la propria residenza ed il proprio domicilio senza, tuttavia, iscriversi all'A.I.R.E.

In seguito al trasferimento della propria residenza e del proprio domicilio nel territorio dello Stato, sta attualmente fruendo del ''regime forfetario'' di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Avendo ricevuto, in via informale, la proposta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di talune società facenti parte di un gruppo (tra cui una società S.r.l. nella quale detiene direttamente una partecipazione rappresentativa del capitale sociale e indirettamente, per il tramite di altra società S.r.l., una partecipazione rappresentativa del capitale sociale) ed essendo intenzionato a valutarla, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare, con particolare riferimento ai compensi che andrebbe eventualmente  a percepire qualora accettasse tale incarico, del ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

L'agenzia ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' al fine di incentivare il trasferimento in Italia di  lavoratori  con  alte qualificazioni e  specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese. 

In  sostanza,  nei  confronti  di  coloro che  sono considerati residenti nel territorio  dello Stato successivamente al 30 aprile  2019 (come,  nel caso di  specie,  l'Istante),  trova  applicazione la vigente formulazione della norma che, verificandosi i requisiti e le condizioni previsti­ alternativamente ­dal comma 1 o dal comma  2,  prevede che  i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli  di lavoro  dipendente ed i  redditi  di lavoro autonomo prodotti in  Italia  da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare a decorrere  dal  periodo  d'imposta in cui è avvenuto in trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d'imposta successivi.

In  relazione  alle  modifiche  normative  che  hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo  a  partire dal  periodo di  imposta 2019, con particolare riferimento ai  requisiti  soggettivi ed  oggettivi da rispettare,  ai presupposti  per  accedere  all'ulteriore  quinquennio  agevolabile, all'ambito temporale di applicazione  della  sopra  richiamata disposizione ed  alle  modifiche normative concernenti  il requisito dell'iscrizione  all'Anagrafe  degli  Italiani  Residenti  all'Estero (AIRE) per fruire dell'incentivo fiscale in esame, sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 che, a sua volta rimanda a quanto precisato dalla precedente circolare n. 17/E del 23 maggio 2017

Con la Circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito (cfr. paragrafo 7.11) che ''il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario''. 

Tale documento evidenzia che l'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati. 

Dal comportamento concludente assunto dall'Istante nel caso in esame, per effetto dell'opzione già esercitata, infatti, emerge la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati, sin dal momento del rientro in Italia. 

Ne consegue, chiariscono le Entrate, che, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel  2020 ed avendo optato, a seguito del rientro, per il ''regime forfetario'' nei periodi d'imposta 2020 e 2021, l'Istante non potrà fruire del diverso regime di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre  2015,  n.  147, negli anni successivi  e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024)

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