Con Risoluzione n 73 del 16 dicembre 2021 vengono istituiti i codici tributo:
- per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto perequativo (di cui all’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
- per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante oltre sanzioni e interessi.
In particolare ricordiamo che il comma 22 dell’articolo 1 del dl 73/2021 prevede che “A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.”
Pertanto per consentire l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
- “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
Nel caso di restituzione del contributo non spettante, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”;
- “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”;
- “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8134, 8135 oppure 8136);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Contributo a fondo perduto perequativo un riepilogo delle regole
Con il Provvedimento di ieri 29 novembre n 336196 è approvato il modello intitolato "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:
SCARICA QUI IL MODELLO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI
La presentazione del modello va fatta:
- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web.
Ricordiamo che in data 12 novembre il Ministro Franco aveva firmato il decreto attuativo del fondo perduto perequativo contenente i requisiti per il calcolo del fondo perduto per le PIVA. Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n 286 del 1 dicembre 2021 (scarica qui il testo in Gazzetta)
Il decreto del ministro dell’Economia è stato firmato dopo che la Commissione europea ha dato il suo via libera.
Il decreto stabilisce che per poter ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Inoltre, il contributo NON spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata validamente presentata.
Il decreto chiarisce che ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021 relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esso indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.
Contributo a fondo perduto perequativo a chi spetta
L’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per:
- i soggetti esercenti attività d’impresa,
- arte e professione
- o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il decreto MEF ha stabilito che per accedere al contributo inoltre il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari al almeno il 30% rispetto l risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Contributo a fondo perduto perequativo come si calcola
Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e nel rispetto del limite di spesa, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'agenzia delle entrate, sono applicate le seguenti percentuali:
- 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro,
- 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro,
- 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 400mila e 1 milione di euro,
- 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni
- 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.
Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'agenzia delle entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro.
Ricordiamo infine che con il Provvedimento del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357 le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi:
- ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020
- necessari a determinare gli importi dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
In particolare i campi delle dichiarazioni dei redditi utili sono quelli riportati nell’allegato A: SCARICA QUI L'ALLEGATO A
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Si specifica che con successivo provvedimento saranno approvati:
- il modello e le istruzioni
- e definiti le modalità e i termini
- di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.