L’articolo 4 del DL n 127/2021 introduce alcune modifiche al decreto Green Pass 1 (Dl 105/2021) prevedendo espressamente che «le farmacie (…) sono altresì tenute ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 (…), secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d’intesa (…). In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a 10mila euro e il Prefetto (…) può disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni».
Farmacie e tamponi rapidi: ecco le regole
Il protocollo di intesa di cui si tratta è quello previsto dal decreto green pass 1 e stipulato tra:
- il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, d'intesa con il ministro della Salute,
- e le farmacie.
Secondo l'accordo si prevede un prezzo di 15 euro per i tamponi validi ai fini del green pass, in particolare:
- i minori tra i 12 e i 18 anni recandosi in farmacia per un tampone rapido pagano 8 euro (gli altri 7 euro sono coperti da un contributo pubblico liquidato alla farmacia)
- i maggiori di 18 anni pagano interamente il prezzo calmierato di 15 euro
Attenzione va prestata al fatto che con il nuovo decreto i 15 euro diventano un prezzo imposto, come tale vincolante per tutte le farmacie, a pena di sanzioni.
Il nuovo decreto NON impone alle farmacie di erogare i tamponi ma impone il prezzo calmierato.
Ogni farmacia potrà decidere se attivare il servizio e chi decide di farlo dovrà attenersi, fino al 31 dicembre 2021 ai 15 euro.
Sono «tenute ad assicurare» il servizio a prezzo suddetto le farmacie «di cui all’articolo 1, commi 418 e 419» della legge di bilancio 2021
In particolare:
- i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza,
- le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 su indicate, nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
Concludendo le sanzioni come su detto sono le seguenti:
- la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille a 10mila euro
- chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni disposta dal Prefetto (la norma recita "il Prefetto può disporre")
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