FISCO » Tributi Locali e Minori » IMU e IVIE

Esenzione IMU 2024: regole per abitazioni parzialmente locate

11 Giugno 2024 in Notizie Fiscali

Entro il 17 giugno, poichè il giorno 16 è domenica, occorre versare l'acconto IMU 2024.

Tra i casi di esenzione del versamento IMU 2024 vi è quello delle abitazioni principali locate parzialmente.

Accade di frequenti che un proprietario affitti una o più stanze a studenti e forestieri pur abitando appunto nell'immobile che è abitazione principale. Vediamo quando si ha diritto alla esenzione IMU per gli immobili locati parzialmente. 

IMU 2024: le regole per abitazioni parzialmente locate

Il MEF con una FAQ ha affermato che le abitazioni principali locate non scontano l'IMU.

La FAQ, anche se datata, è stata confermata dalla CTR Abruzzo con la sentenza del 25 gennaio 2022.

La FAQ del MEF del 2013 replicava al seguente quesito: 

"Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? "

La replica del MEF affermava che, anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie. 

La sentenza 2022 della CTR d'Abruzzo ha sancito una massima secondo la quale, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. 

Viene inoltre precisato che, secondo l'Agenzia delle Entrate con la  Circolare n. 1/94), la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. 

Quindi è possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. 

Viena ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. 

In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.

La CTR ricorda infine che la Cassazione con sentenza n. 19989 del 2018 ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

Studio D'Orazio Commercialista - Rag. Nicola D'Orazio - Commercialista e Revisore Contabile - Partita IVA: 00789900297