L'agenzia delle Entrate evidenzia che il creditore che vanta un credito verso un soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione generale dei beni può emettere una nota di variazione in diminuzione Iva seguendo le regole dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972.
Si previsa che se la procedura è precedente al 26 maggio 2021, entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, dovrà attendere la sua conclusione.
Questa è la sintesi della risposta a interpello n 88 del giorno 8 aprile.
Note in diminuzione: chiarimenti ADE per le liquidazioni dei beni
Nel caso di specie si descrive una situazione specifica che coinvolge tre entità distinte, identificate come [ALFA] Spa, [BETA] Srl, e la Fondazione [GAMMA] in cui:
- [ALFA] Spa: che pone il quesito all'Agenzia delle Entrate. [ALFA] Spa ha acquisito [BETA] Srl, assumendone tutti i diritti e le obbligazioni, compresi i crediti che [BETA] Srl deteneva nei confronti della Fondazione [GAMMA].
- [BETA] Srl: Prima della fusione, [BETA] Srl aveva emesso fatture nei confronti della Fondazione [GAMMA] per dei servizi o beni forniti. Queste fatture non sono state pagate, e di conseguenza, [BETA] Srl aveva intrapreso azioni legali per recuperare il credito, incluso l'ottenimento di un decreto ingiuntivo. Dopo la fusione, tutti i diritti e obblighi di [BETA] Srl sono stati trasferiti a [ALFA] Spa, inclusa la gestione di questo credito insoddisfatto.
- Fondazione [GAMMA]:La Fondazione aveva acquisito obblighi finanziari nei confronti di [BETA] Srl (e, dopo la fusione, nei confronti di [ALFA] Spa) per fatture emesse e non saldate. In seguito la Fondazione è stata sottoposta a una procedura di liquidazione generale dei beni.
L'interpello tratta della questione di come gestire l'IVA su crediti riconosciuti ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione.
L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, sostanzialmente accoglie l'interpretazione proposta da [ALFA] Spa riguardo all'emissione di note di variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del decreto IVA, per le fatture relative a crediti riconosciuti ma non soddisfatti a seguito di una procedura di liquidazione generale dei beni della Fondazione [GAMMA].
L'Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di infruttuosità della procedura concorsuale, è possibile emettere note di variazione in diminuzione secondo l'articolo 26 del decreto IVA.
Questo è valido anche per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis.
La risposta sottolinea che la procedura di liquidazione generale dei beni, si applicano per analogia le disposizioni previste per le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, in virtù dei numerosi rinvii normativi.
Di conseguenza, questa procedura rientra tra quelle per cui, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all'articolo 26 per la variazione dei corrispettivi.
[ALFA] Spa può emettere note di variazione in diminuzione per i corrispettivi non incassati, a condizione di attendere l'infruttuosità della procedura di liquidazione.
Inoltre, l'emissione delle note di variazione deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si verifica il presupposto dell'infruttuosità della procedura.
In sintesi, l'Agenzia delle Entrate condivide l'interpretazione dell'istante che, nel caso specifico di una procedura di liquidazione generale dei beni con esito infruttuoso, consente l'emissione di note di variazione in diminuzione per recuperare l'IVA sulle fatture non pagate, conformemente alla normativa vigente al momento dei fatti.
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