Con Risposta a interpello n 296 del 25 maggio 2022 le Entrate affrontano il tema della dichiarazione di successione.
In particolare, specificano che l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia ex articolo 28, comma 5, del TUS.
Al di fuori delle ipotesi di rinuncia o di nomina di un curatore dell'eredità, l'esistenza dei soggetti chiamati all'eredità, comporta per gli stessi l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede, testamentario o legittimo.
Nel dettaglio le Entrate replicano ad un avvocato nominato custode ex articolo 670 c.p.c. in sequestro giudiziario di un patrimonio ereditario.
L'avvocato istante espone che decedeva la de cuius, lasciando testamento pubblico nel quale nominava erede universale il proprio fratello e, per il caso di commorienza, per un 1/2 ciascuna, le signore Tizia e Caia.
Testualmente: "Per il caso che in relazione alla mia persona e alla persona del predetto fratello … si configuri la situazione giuridica della commorienza, nomino eredi universali del mio patrimonio, per un mezzo di ciascuna (1/2), le signore…".
Queste ultime accettavano, con beneficio di inventario, l'eredità
Considerato che il fratello della defunta, primo chiamato all'eredità ai sensi del citato testamento, era premorto e che non si verificava la situazione di "commorienza" prevista nel testamento, la signora Sempronia accettava l'eredità, quale erede legittima di quinto grado.
La signora Sempronia adiva il Tribunale per accertare e dichiarare la sua qualità di unica erede ex lege della defunta e, in via cautelare, otteneva il sequestro giudiziario dell'intero patrimonio ereditario
Dichiarazione di successione: chi sono i soggetti obbligati
L'agenzia riepiloga dettagliatamente che:
« La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta (…).
Sono obbligati a presentare la dichiarazione:
- i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta,
- ovvero i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- gli amministratori dell'eredità
- e i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari (…).
I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura (…)».
Il comma 2 dell' articolo 28 elenca i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione e indica come presupposto dell'obbligo di presentare la dichiarazione, non la qualità di erede accettante l'eredità, bensì quella di chiamato all'eredità.
Inoltre ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del TUS, inoltre, «Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato».
L'agenzia sottolinea che nella fattispecie in esame a prescindere dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, in corso di accertamento in sede giudiziale, i soggetti indicati dall'istante sono solidalmente obbligati a presentare la dichiarazione di successione ai fini dell'assolvimento dell'imposta di successione.
L'imposta di successione viene liquidata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, sulla base della presentazione della dichiarazione di successione.
Pertanto, appurato che i soggetti obbligati ad assolvere all'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione sono i chiamati all'eredità, si ritengono applicabili, alla fattispecie in esame, le norme ordinariamente vigenti in materia di successione.
In particolare, ai sensi dell'articolo 28 del TUS, « Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo (…). Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8».
Dichiarazione di successione: i termini di presentazione , il pagamento della imposta
L' articolo 31 dispone che la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. Quanto all'obbligo di versamento dell'imposta, l'articolo 36 del TUS dispone che «Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. (…).»
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