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Deposito dei Bilanci: le maggiorazioni dei diritti di segreteria 2022

24 Febbraio 2022 in Notizie Fiscali

L’articolo 7-ter del Decreto Legislativo 38/2005, dispone che “al finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità […] concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese”.

Dispone inoltre che il Collegio dei fondatori dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) stabilisca ogni anno il fabbisogno di finanziamento dell’ente, e che con decreto interministeriale vengano stabilite la misura della maggiorazione a carico delle imprese e le modalità di corresponsione alla fondazione.

Tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-ter del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 sopra indicato, il Collegio dei fondatori dell’OIC con delibera del 27 ottobre 2021 ha determinato il fabbisogno per l’anno 2022 in € 2.700.000,00 con il presente decreto si fissa la maggiorazione dei diritti di segreteria per l'anno 2022.

In particolare, ai fini del concorso delle imprese al finanziamento per l’anno 2022 dell’Organismo italiano di contabilità (OIC) le voci 2.1.) e 2.2.), indicate nella tabella A) allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2012, sono maggiorate di € 2,00.

Alla maggiorazione di € 2,00 non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali indicata alla voce 2) nelle note al decreto 17 luglio 2012 sopra indicato.

Modalità di corresponsione delle somme all’OIC) 

  • Nel caso di deposito per via telematica del bilancio di cui alla voce 2.2.) della tabella A) allegata al decreto del 2012, la maggiorazione dei diritti prevista dal comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto è riversata dal sistema informatico delle camere di commercio sull’apposito conto costituito presso l’Unione italiana delle camere di commercio, contestualmente all’emissione delle note di credito delle quote di pertinenza delle camere di commercio. 
  • Nel caso di deposito del bilancio su supporto informatico digitale di cui alla voce 2.1.) della tabella A) allegata al decreto del 2012, la maggiorazione prevista dal comma 1 dell’articolo 1 del presente decreto è accreditata dal gestore del sistema informatico delle camere di commercio in soluzione unica, sul conto di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2022. La quota di pertinenza della singola camera di commercio, versata dal gestore del sistema informatico per i bilanci di cui al presente comma, sarà trattenuta dai diritti di segreteria spettanti alla stessa camera per i depositi di cui al comma 1. 

Attenzione al fatto che entro il 30 giugno 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 l’Unione italiana delle camere di commercio versa all’Organismo italiano di contabilità (OIC) le somme nonché le somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni degli anni precedenti fino al conseguimento del fabbisogno per l’anno 2022 in misura non superiore alla somma di € 2.700.000,00. 

Allegati:

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