L' Interpello n.168 AdE del 5.08.2024 presentato dall'istante. riguarda l'applicazione del tasso di interesse legale nel contesto della definizione agevolata delle controversie tributarie, regolamentata dall'art. 1, commi 186-205, della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). In particolare, la questione verte sull'applicazione del nuovo tasso di interesse legale del 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del precedente tasso del 5%, per le rate non ancora versate.
Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – quesito
L’istante ha presentato una domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, optando per il versamento rateale delle somme dovute. A seguito della pubblicazione del Decreto del MEF del 29 novembre 2023, che ha ridotto il tasso di interesse legale dal 5% al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024, la società si interroga sulla possibilità di applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 2024, avendo già versato la prima rata nel 2023.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene corretto applicare il tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, l'istante ritiene di aver diritto al rimborso della differenza tra il tasso del 5% e quello del 2,5% per le rate già versate nel 2024.
Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – parere Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento della prima rata entro il termine previsto. Pertanto, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.
In merito al calcolo degli interessi, la normativa vigente prevede che:
- nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata entro il termine stabilito.
- gli interessi sulle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata.
Questo implica che il tasso di interesse applicabile rimane quello vigente alla data di versamento della prima rata (nel caso specifico, il 5%), anche se le rate successive vengono pagate in un periodo in cui il tasso legale è stato modificato.
Definizione agevolata controversie tributarie: versamento rateale e calcolo interessi – conclusione
L'Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione interpretativa prospettata dall’istante. Gli interessi dovuti per le rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale del 5%, vigente alla data di perfezionamento della definizione agevolata. Pertanto, non è possibile applicare il nuovo tasso di interesse del 2,5% sulle rate dovute a partire dal 2024, né è previsto alcun rimborso della differenza di interessi per le rate già versate.