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CUPE 2023: rilascio entro il 18 marzo

11 Marzo 2024 in Notizie Fiscali

Entro il 18 marzo (poiché il 16 termine ordinario cade di sabato) occorre rilasciare la CUPE Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Prima di approfondire è bene specificare che le Entrate in data 18 dicembre hanno pubblicato un aggiornamento specificando quanto segue:

alla pagina 4, nella sezione IV “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, è inserita la frase “ATTENZIONE: Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022 (Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022). Diversamente i dividendi dovranno essere indicati nel punto 30.

Scarica qui:

CUPE 2023: rilascio entro il 18 marzo

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata da: 

  • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir),
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa,
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,
  • imprese di investimento e agenti di cambio,
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
  • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)
  • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

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