Criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW

13 Settembre 2024 in Notizie Fiscali

Con la Risposta a interpello n 181 del 12 settembre le Entrate  hanno chiarito aspetti della dichiarazione dei redditi ad un contribuente che detiene bitcoin presso una società di diiritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). 

Viene chiarito che un soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

L'istante appunto afferma di aver regolarmente indicato la cripto­valuta  detenuta  nel  Quadro RW della propria dichiarazione dei redditi fin dal primo anno di possesso e che, nel periodo d'imposta 2023, gli è stata addebitata dalla Società l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13, comma 2­ter della Tariffa, Parte Prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Domanda in proposito se:

  • sussiste l'obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167; ­   
  • debba applicare l'imposta sul valore delle cripto­attività, ai sensi del comma  18, ultimo periodo, dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Prima dei chiarimenti ricordiamo che dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche recate dalla lettera c)  del  comma 129  della legge  di  bilancio  2023, all'articolo  4  del  decreto legge  28  giugno  1990,  n. 167, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le cripto­attività e non solo le cripto­valute.  

Il comma 1 del citato articolo 4 prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto­attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto­attività, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».

Dichiarazione criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW

L'agenzia specifica che nel  caso di specie, l'Istante afferma di detenere cripto­attività  presso  un ''prestatore di servizi di portafoglio digitale''  italiano, iscritto  nel  registro  tenuto dall'OAM, il quale ha applicato l'imposta di bollo, pertanto, il contribuente non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore delle cripto­attività. 

Inoltre, l'Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. 

Relativamente  al  trattamento  degli  importi  in  valuta  tradizionale temporaneamente  presenti  nel  rendiconto rilasciato  dalla  Società, si specifica che con  riferimento  all'imposta  di  bollo  per  i  prodotti  finanziari,  nella  circolare  n.  48/E del  21  dicembre  2012,  viene  chiarito  che l'articolo  3,  comma  3,  del  d.m.  24 maggio 2012  precisa,  che  «Se,  in  costanza  di  rapporto,  sia  all'inizio  che  al  termine  del periodo rendicontato non sono presenti prodotti finanziari né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta». 

L'esclusione  dell'imposta  opera,  dunque,  per  i  rapporti  che  non  presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati. 

Pertanto, nel caso di specie, ai  fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, non si deve  tener  conto  dell'importo  in  euro  temporaneamente  presente  nella  posizione dell'Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario 

Tale importo in euro detenuto presso la Società, inoltre, non  deve  essere indicato nel quadro RW in quanto non è detenuto, come precisato dall'Istante  nella documentazione integrativa, presso conti correnti all'estero. 

Infine, tenuto conto che sui bitcoin la Società ha già applicato l'imposta di bollo, l'Istante dovrà compilare il Quadro RW per i soli obblighi di monitoraggio fiscale barrando la colonna 16.

Sinteticamente, l’istante si domandava se, avendo pagato l’imposta di bollo, dovesse anche corrispondere l’imposta sul valore delle cripto-attività (di cui all’art. 19 comma 18 del DL 201/2011)

L’Agenzia delle Entrate risponde di no, ricordando che l’art. 1 comma 146 della L. 197/2022, modificando il comma 18 dell’art. 19 del DL 201/2011 ha fissato una sorta di alternatività tra le due imposte, e a “decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo”. 

Come già chiarito anche dalla Circolare n. 30/2023, l’imposta sul valore delle cripto-attività (di cui all’art. 19 comma 18 del DL 201/2011) deve essere applicata da “tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l’imposta di bollo”, e dal 1° gennaio 2023, l’imposta sulle criptoattività “è dovuta in tutti i casi in cui l’imposta di bollo non è applicata dall’intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone”.

Concludendo nel caso di specie, avendo applicato l’imposta di bollo, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività.

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