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Cripto valute: detenzione di valute virtuali e obblighi fiscali

26 Novembre 2021 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 788 del 24 novembre 2021 le Entrate si occupano di detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private obblighi di monitoraggio e relativo regime fiscale.

L'Istante, persona fisica residente in Italia, pone un quesito in merito al trattamento fiscale delle valute virtuali detenute, in alcuni digital wallet, per un lungo periodo di tempo (superiore a cinque anni), senza che le stesse siano cedute o convertite in euro.

Egli chiarisce che le valute virtuali sono state acquistate a titolo oneroso, che per la "strategia di detenzione in holding" non è riconosciuto alcun compenso e che alcune valute virtuali sono detenute su wallet presso un exchange estero mentre altre sono in un "hardware wallet" e in un "desktop wallet" con disponibilità diretta di chiave privata.  L'Istante ha, altresì, chiarito che nel periodo di imposta 2020 non ha prelevato né convertito le valute virtuali detenute. 

Ciò posto, chiede se la "strategia di detenzione in holding" determini un risultato di gestione fiscalmente rilevante in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Chiede poi chiarimenti in merito all'obbligo di compilazione del quadro RW nei casi in cui si detenga direttamente la chiave privata. Leggi anche  Criptovalute – Tassazione ed obblighi di monitoraggio fiscale (RW)

Le Entrate specificano che il trattamento fiscale applicabile alla detenzione di valute virtuali in capo a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di arte, professione o impresa, è stato oggetto di chiarimenti nella Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, con particolare riferimento ai bitcoin. 

Con tale documento è stato precisato che la moneta "virtuale" è utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente corso legale la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori che decidono di utilizzarla. 

Tecnicamente, le "valute virtuali" sono stringhe di codici digitali opportunamente criptati, generati in via informatica mediante complessi algoritmi matematici. Lo scambio di tali codici criptati tra gli utenti avviene attraverso applicazioni software specifiche. Pertanto, tali "valute" hanno natura esclusivamente " digitale" essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici e sono conservate, generalmente, in "portafogli elettronici" detti  wallet. 

In sostanza, i wallet consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui: 

(i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute; 

(ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, come precisato nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, costituisce necessariamente un punto di riferimento la sentenza della Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, causa C-264/14. 

Più precisamente, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

 Alla luce di quanto precede si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Conseguentemente, le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter. 

Agli effetti di quest'ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso. 

Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente. 

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Pertanto, con riferimento alla detenzione di valute virtuali da parte dei predetti soggetti, si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. 

Con riferimento specifico al periodo di imposta 2020, secondo le istruzioni per la compilazione del Quadro RW, approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021, va indicato nella colonna 3 "codice individuazione bene" il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali), senza compilare la colonna 4 "Codice Paese estero".

Con riferimento al secondo quesito, si ritiene che per tutte le valute virtuali detenute dall'Istante, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussista l'obbligo di monitoraggio fiscale di cui al DL n. 167 del 1990 e conseguentemente, l'Istante sia tenuta alla compilazione del Quadro RW, del Modello Redditi PF 2021, secondo le indicazioni sopra riportate e meglio specificate nelle istruzioni allegate al medesimo Modello.

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