Con Risoluzione n 64 del 3 novembre viene istituito il codice tributo per l'utilizzo in F24 del credito di imposta per le reti di imprese agricole per il potenziamento dell'e-commerce.
Ricordiamo che il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino»
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, prevedendo che:
a) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento n 406604 del 2 novembre del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ossia il 100%;
b) il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra e perciò da oggi 3 novembre;
c) ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
- “6990” denominato “CREDITO D’IMPOSTA E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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