Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale de l9 ottobre n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
Tra le altre misure figura un credito di imposta per le imprese della microelettronica e nel dettaglio, con l’articolo 5, commi 1-6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.
Viene specificato che, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa stabilito. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.
Attenzione al fatto che in caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).
Con decreto del MIMIT, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa stabiliti.
Credito di imposta microelettronica: costi ammissibili
In merito ai costi ammissibili al credito di imposta di cui si tratta, ricordiamo che, il citato 25 del del Regolamento UE n. 651/2014 prevede i seguenti (esclusi appunto quelli per gli immobili espressamente esclusi dal decreto):
- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.