Con Risoluzione n 26 dell'8 giugno 2022 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
Per videogioco si intende nell’ “opera audiovisiva che simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell’interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online”.
Ricordiamo che l’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive e in tale contesto si inserisce il credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi oggetto della risoluzione.
In sostanza, per i videogiochi si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 25% del costo eleggibile di produzione di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascuna impresa di produzione, ovvero per ciascun gruppo di imprese produttori di videogiochi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
- “6977” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.
Si sottolinea che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato decreto del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa Direzione.