Con la Circolare n 25 dell'11 luglio 2022 le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sui crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 e sul contributo straordinario contro il caro bollette.
Come specificato nella premessa il documento dell'Agenzia fa seguito alla precedente circolare n 13/E del 13 maggio e si evidenzia che gli attuali chiarimenti, forniti sotto forma di risposta a quesiti delle associazioni di categoria, riguardano in gran parte aspetti di natura non fiscale e, pertanto, sono resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Vediamo alcune risposte dell'Agenzia
Credito di imposta imprese energivore: gli iscritti con sessione suppletiva nell'elenco
L'agenzia ha chiarito che le aziende incluse, per l’anno 2022, nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto del ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 delle imprese “energivore”, mediante sessione suppletiva, possono richiedere il credito di imposta per l’acquisto dell’energia elettrica consumata anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio.
Ai fini del riconoscimento del beneficio in commento, anche con riferimento alle spese sostenute nel mese di gennaio 2022, è necessario solo che tali imprese risultino regolarmente e definitivamente inserite nel suddetto elenco per l’anno 2022, ossia quello relativo al periodo oggetto di agevolazione.
Credito di imposta imprese energivore: fatture di cortesia
E' stato precisato che nel caso di fatturazione elettronica, le spese per l’acquisto di energia possano essere comprovate mediante le fatture di cortesia purché facciano riferimento a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto.
Contributo straordinario extra profitti: operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale
La circolare di cui si tratta ha specificato che, per il calcolo del contributo straordinario, le operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr n. 633/1972, non concorrono alla determinazione della base imponibile solo se (e nella misura in cui) i costi ad esse afferenti riguardino acquisti territorialmente non rilevanti ai fini Iva che, pertanto, per la mancanza del requisito della territorialità, non siano computabili nelle Lipe.
Tenuto conto che l’acconto dovuto è stato già versato entro il 30 giugno 2022, si precisa che per l’eventuale integrazione del versamento, se effettuata tempestivamente, non è prevista l’applicazione delle sanzioni.