La Legge di conversione del Decreto Omnibus pubblicata in GU dell'8.10.2024 ha introdotto:
- un ravvedimento speciale per gli ISA che aderiscono al CPB,
- una norma che intensifica il rischio di sanzioni in caso di mancata adesione.
Facciamo un riepilogo delle regole nei giorni in cui le entrate tentano di raggiungere la massima adesione al Concordato preventivo il cui termine è stato riaperto fina al 12 dicembre.
Controlli e ribasso sanzioni accessorie per chi non aderisce al CPB
Le Entrate stanno inviando circa 2 ML di lettere ai contribuenti che non hanno aderito al CPB entro il 31 ottobre scorso.
La formula si presenterebbe con l'incipit seguente: "Gentile contribuente, ti scrivo…"
Secondo i dati ufficiali sono circa 2 ML le PIVA soggette alle pagelle fiscali che non si sono lasciate convincere ed ora le comunicazioni ADE in arrivo, tenterebbero di dissuaderli per approfittare della finestra concessa fino al 12 dicembre per optare al patto con Fisco.
La possibilità è aperta solo a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.
La lettera in arrivo ricorda che, in caso di adesioni, i contribuenti avranno tra l’altro «accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti Isa» e potranno «optare per un’imposta sostitutiva con aliquote ridotte sul maggior reddito concordato».
Inoltre l'adesione al concordato preventivo potrà consentire la sanatoria dei redditi per gli anni d’imposta dal 2018 al 2022.
L'incentivo appunto è stato inserito nella conversione del Decreto Omnibus di inizio ottobre proprio per cercare di incentivare le adesioni al concordato, e massimizzare il più possibile gli incassi
Ricordiamo che nello stesso decreto convertito è stato previsto un nuovo meccanismo sanzionatorio per chi non vi aderirà.
Si tratta di soglie ribassate per l’applicazione delle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, previste dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997.
In particolare, l'articolo 2-ter della legge di conversione del DL Omnibus riduce della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1).
Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).
La norma interviene sul limite di 50.000 euro previsto in via generale dal comma 1 dell’articolo 12 che recita:
“Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.
Quindi per i contribuenti che non accetteranno la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia passa a 25.000 euro e 50.000 euro.