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Corrispettivi telematici tardivi: possibile rimediare entro il 31.03

7 Marzo 2023 in Notizie Fiscali

Con Provvedimento n 61196 del 6 marzo le Entrate inviano le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.

In particolare, l'Agenzia mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni relative a

a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 

che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti con le seguenti informazioni (disponibili anche nel cassetto fiscale dello stesso contribuente):

  • l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente: 
    • i. Numero delle fatture emesse in ritardo; 
    • ii. Tipo fattura; 
    • iii. Tipo Documento; 
    • iv. Numero Fattura/Documento; 
    • v. Data Fattura/Documento; 
    • vi. Data di trasmissione;
    •  vii. Identificativo SDI file.
  • l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente: 
    • i. Numero degli invii trasmessi in ritardo; 
    • ii. ID Invio; 
    • iii. Matricola dispositivo;
    • iv. Data di rilevazione; 
    • v. Data di trasmissione.

I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all'agenzia e possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:

  • secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse (ravvedimento operoso)
  • e con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla tregua fiscale (di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197) se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023. 
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