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Bonus psicologico 2023: tutte le regole

11 Gennaio 2024 in Notizie Fiscali

Viene pubblicato in GU n 7 del 10 gennaio il Decreto 24 novembre 2023 per il bonus psicologico.

Il decreto definisce, a decorrere  dall'anno  2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538  della  legge  29  dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (soglia aumentata a 10 ML per l'anno 2023 dalla Legge n 191/2023 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi) e di 8 milioni di  euro a  decorrere  dall'anno  2024.

I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. 

Bonus psicologico 2023: le regole nel decreto attuativo

L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di:

  • 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 
  • 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 
  • 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta) 

A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al  beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata  con  un preavviso di almeno trenta giorni, per un  periodo non inferiore a sessanta giorni (si attende la circolare INPS).

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma  di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare  delle risorse.

Le graduatorie restano valide  fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

A  decorrere  dall'anno  2023,  il  beneficio   dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta  giorni dalla data di accoglimento della  domanda.  

Decorso  tale   termine   il   codice   univoco è automaticamente annullato  e  le  risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale  o provinciale, individuando  nuovi  beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.

Bonus psicologico 2023: che cos'è e a chi spetta 

Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” rivolte alle persone in condizione di: ansia; stress; depressione; fragilità psicologica.

Il bonus in dettaglio è destinato a tutte quelle persone che:

  • hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
  • vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Attenzione al fatto che, al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.

In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.

Infine ricordiamo che il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3. Sono state emanate le disposizioni attuative per l’annualità 2022 con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:

  • 5 milioni di euro per il 2023;
  • 8 milioni di euro a partire dal 2024.
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