Con una interrogazione parlamentare n 5-00247 del 17 gennaio (risposta pubblicata il 18) rivolta al MEF veniva formulata una richiesta di chiarimenti sulla proroga prevista dalla legge di Bilancio 2023 sul Bonus Mezzogiorno
In particolare, viene ricordato come la stessa legge di bilancio per il 2023, ha previsto significative misure fiscali in favore del Mezzogiorno, quali la proroga del credito d'imposta per gli investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) e l'incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali – ZES, al 31 dicembre 2023 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, sempre attraverso il credito d'imposta.
Dato che, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ha rappresentato uno strumento agevolativo di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle Pmi localizzate in tutto il territorio nazionale, il cui impatto sull'economia meridionale ha confermato un trend in crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone del Mezzogiorno, gli onorevoli interpellanti domandano se si intenda rendere tale misura strutturale.
Ad avviso dei sottoscrittori della interrogazione (On. Congedo, De bertoldi, Filini, Matera, Matteoni e Testa) ciò consentirebbe di determinare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per il Mezzogiorno, in grado di consentire lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove aziende nelle medesime aree interessate.
Si chiede se il Ministro interrogato condivida le osservazioni in premessa citate e se al riguardo non ritenga opportuno adottare iniziative per l'introduzione nel corso della legislatura, una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, il MEF ha replicato quanto segue.
Sul piano normativo si segnala che la proposta di introdurre una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio sembra presentare profili di criticità alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 107, paragrafo 1), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede infatti che «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in citi incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
In tal senso il riconoscimento della misura di cui si discute è configurabile quale deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, e per tale profilo la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo, come peraltro emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
Va considerato che lo stesso Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) ha una durata limitata nel tempo e la sua validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023.
Attualmente risulta conclusa la procedura di consultazione, avviata dalla Commissione europea per la modifica del citato regolamento, le cui risultanze potrebbero influire, a decorrere dal 2024, sulla disciplina relativa agli aiuti a finalità regionale agli investimenti come finora attuata, in corrispondenza, nell'ordinamento nazionale.
Alla luce di quanto detto, visto che le misure di aiuto riconosciute sulla base del citato Regolamento europeo devono essere strutturate e comunicate alla Commissione europea in conformità delle condizioni ivi previste, ugualmente soggette a revisioni e aggiornamenti, l'introduzione di una misura «a regime» potrebbe, nel tempo, non risultare coerente con il quadro normativo europeo di riferimento che rende applicabile l'intervento.
In ultimo, sotto il profilo finanziario, si segnala che la proroga del beneficio in argomento comporta un onere in termini di perdita di gettito quantificato in 1.467 milioni di euro e pertanto, l'introduzione di una norma finalizzata a rendere strutturale il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno determinerebbe un onere pari a 1.467 milioni di euro su base annua per il quale occorrerebbe trovare, a regime, idonei mezzi di copertura finanziaria.