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Bonus acquisto casa under 36: come indicarlo nel 730/2024

27 Giugno 2024 in Notizie Fiscali

Nel Modello 730/2024 è possibile indicare il bonus acquisto casa under 36.

Ricordiamo che si tratta del credito di imposta maturato a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023.

Tali contribuenti non devono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e debbono avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

Per le ultime novità leggi anche: Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito d'imposta

Bonus acquisto casa under 36: come si utilizza

Prima di vedere come tale credito si indica in dichiarazione dei redditi, ricordiamo che con una faq del 7 giugno 2023, evidentemente ancora valida, le Entrate hanno chiarito che la norma di riferimento non ha indicato limiti temporali per l’utilizzo del credito che, può essere usufruito:

  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolata,
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Inoltre, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.  

In ogni caso, il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso.

Con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 è stato chiarito che il credito di imposta “prima casa under 36” può essere fatto valere:

  1. in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto,
  2. o in sede della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto.

Bonus acquisto casa under 36: come indicarlo nel 730/2024

Il credito di imposta per l'acquisto casa under 36 deve essere indicato nel Rigo G8 del Modello 730/2024

Il Rigo G8 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023. 

Nel dettaglio:

  • in Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o indicato nel rigo RN47, col. 44, del Mod. REDDITI PF 2023.
  • in Colonna 2 (Credito anno 2023): indicare il credito d’imposta maturato nel 2023. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa. In questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di presentazione della dichiarazione.
  • in Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2024.
  • in Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

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