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Bilancio intermediari IFRS diversi da intermediari bancari: nuove regole per il 2023

19 Gennaio 2023 in Notizie Fiscali

Viene pubblicato in GU n 14 del 18 gennaio il Provvedimento del 17 novembre 2022 con Disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari». 

Si specifica che le disposizioni, che disciplinano gli schemi di bilancio, si applicano a  partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2023 abrogando le  disposizioni  «Il  bilancio  degli  intermediari  IFRS diversi dagli intermediari bancari» di  cui  al  Provvedimento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021.

Attenzione al fatto che tali  ultime continuano  ad  applicarsi  al  bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2022, integrate dalle modifiche ai destinatari delle disposizioni contenute nei paragrafi

  • 1 «Destinatari  e  contenuto  delle  disposizioni»  
  • 3  «Schemi   del bilancio» del  Capitolo  1  «Principi  generali»  e  nell'Allegato  C «Schemi di bilancio e di  nota  integrativa  delle  SIM»  –  Bilancio consolidato – Parte D «Altre informazioni»  previste  dalle  allegate disposizioni

Le nuove disposizioni emanate ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 136 si applicano ai seguenti soggetti: 

  • a) alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“SIM”)
  • b) alle società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“SGR”); 
  • c) alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), alle agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 112 del TUB, agli istituti di moneta elettronica (IMEL) di cui al titolo V-bis del TUB, agli istituti di pagamento (IDP) di cui al titolo V-ter del TUB (gli operatori di cui alla presente lettera sono, di seguito, chiamati “intermediari finanziari”); 
  • d) alle holding di investimento madre nell’Unione italiane e alle società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione italiane – quando il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario non è quello assicurativo – che controllano gruppi iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”), nonché alle società di partecipazione finanziaria italiane e alle società di partecipazione finanziaria mista italiane – quando il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario non è quello assicurativo – che controllano gruppi di cui fanno parte SIM di classe 1 ma nessuna banca; 
  • e) alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del TUB.

Viene precisato che:

  • i soggetti di cui alle lettere da a) a e) costituiscono gli “intermediari IFRS”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del “decreto 136/2015”, diversi da quelli tenuti a redigere il bilancio dell’impresa e/o consolidato secondo quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d'Italia;
  • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) esclusi gli IDP e gli IMEL “ibridi non finanziari” redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto 136/2015, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e secondo le disposizioni contenute negli allegati A, B e C del presente provvedimento.
  • le società di cui alla lettera d) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato C del presente provvedimento;
  • le società di cui alla lettera e) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato A del presente provvedimento. 

Gli IDP e gli IMEL “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari” redigono il rendiconto del patrimonio destinato allo svolgimento dei servizi di pagamento e/o all’emissione di moneta elettronica di cui all’art. 8, comma 1bis del decreto IAS, in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato D del presente provvedimento.

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