Con una nota del 26 settembre, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia annuncia la pubblicazione del Quaderno n 19 (accedi al sito per scaricarlo)
Visto il ruolo che gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio (decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197), con obblighi, fra l'altro, di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette, il quaderno di approfondimento con casistiche tratte dal concreto della PA può essere utile anche ai professionisti.
Nel dettaglio, il quaderno n 19, dedica un approfondimento al contributo della Pubblica amministrazione all'azione di prevenzione del riciclaggio anche al fine di accrescere l'attenzione sul tema e di estendere alla più ampia platea possibile il contributo che l'Unità ha cercato di fornire attraverso numerose iniziative di formazione a vantaggio di uffici pubblici nell'ambito della pluriennale azione di sensibilizzazione già svolta.
A titolo di esempio di attività sospette, si riporta una delle fattispecie analizzate nell'ultima parte del Quaderno n 19, che trae origine dalla comunicazione, fatta tenere da un Comune, relativa a un’istanza di un rimborso di un versamento IMU da parte di una società che il legale rappresentante motivava come erroneamente avvenuto a causa di un errore informatico.
Nel caso di specie viene evidenziato che:
- per l’accredito veniva indicato un conto corrente intestato alla società stessa,
- il versamento dell’imposta era avvenuto mediante modello F24, offrendo in compensazione crediti di imposta,
- l’istanza appariva anomala per l’elevato ammontare del rimborso richiesto e per la circostanza che la società – di recente costituzione – da verifiche effettuate sulle basi dati a disposizione del Comune, risultava aver versato l’imposta pur non possedendo immobili nel territorio comunale, né in altri comuni del territorio nazionale,
- successivamente, altro Ente Nazionale informava il Comune che la società non svolgeva alcuna attività economica e che il versamento dell’IMU era stato effettuato utilizzando in compensazione crediti inesistenti,
- l’Ente Nazionale chiedeva pertanto al Comune di non procedere al rimborso.
Alla data di inoltro della comunicazione alla UIF, il Comune non aveva ancora effettuato il rimborso e stava valutando:
a) l’emanazione di un provvedimento di diniego dell’operazione richiesta;
b) la presentazione all’Autorità Giudiziaria di una denuncia, avendo riscontrato che la compensazione era avvenuta con crediti inesistenti. Il Comune rilevava inoltre che, dalle informazioni fiscali a sua disposizione, la società – inattiva – aveva presentato le dichiarazioni IVA per gli anni 2017 e 2018, in assenza di dichiarazioni dei redditi e che il volume di affari per l’anno 2018 ammontava a 200.000 euro.
Nelle more dell’assunzione delle predette iniziative, considerato che il rimborso non era stato ancora effettuato e che la richiesta era frutto di una verosimile attività fraudolenta in danno dell’Erario, l’Unità avviava di propria iniziativa l’istruttoria ex art. 6, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 231/07, che si concludeva con l’adozione del relativo provvedimento di sospensione.
La comunicazione, arricchita delle ulteriori informazioni fornite dalla UIF, è stata oggetto di successiva attività di indagine da parte degli Organi investigativi.