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Anomalie IVA periodo 2019: in arrivo le comunicazioni per l’adempimento spontaneo

7 Novembre 2022 in Notizie Fiscali

Con Provvedimento ADE n 408592 del 4 novembre si avvisa che sono in arrivo le comunicazioni, relative al periodo di imposta 2019, per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra:

  • i dati della dichiarazione IVA,
  • e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente (ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 12).

In particolare, l'agenzia delle Entrate rende disponibili al domicilio digitale dei singoli contribuenti, le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, ciò consente ai contribuenti di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia, in grado di giustificare la presunta anomalia.

Anomalie IVA periodo 2019: i dati forniti al contribuente per giustificare o ravvedersi

La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili: 

  • il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie; 
  • i seguenti dati della dichiarazione: 
    • i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
    • ii. per le operazioni attive esenti l’importo del rigo VE33 [(Operazioni esenti (art. 10)];
    • iii. per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore dichiarato nel rigo VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge); 
    • iv. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1;
  • importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature: 
    • i. attive imponibili;
    • ii. attive esenti ai sensi; 
    • iii. attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge)
  • ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA 
  • ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe documentato da fatture elettroniche emesse;
  • dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in regime di inversione contabile (reverse charge);
  • ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “comunicazioni fase transitoria”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;
  • dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

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