Con Provvedimento n 231840 del 23 giugno 2023 le Entrate individuano 26 anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2019-2021, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.
Nel dettaglio con l'allegato 1 al provvedimento vengono individuate 26 tipologie di anomalie e tra queste si segnala la Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino.
Per la tipologia 1 le entrate specificano che vanno selezionate le imprese in contabilità ordinaria che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- grave incoerenza nella gestione del magazzino (Durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) nel periodo d’imposta 2021;
- mancata indicazione del campo “F29, campo 1 – Cambio regime contabile da “cassa” a competenza”;
- mancata indicazione del campo “F29, campo 2 – Cambio regime contabile da competenza a “cassa””;
- “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021 superiori a 10.000 euro;
- “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021 superiori per almeno 10.000 euro alle “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021;
- Differenza tra “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” superiore alla differenza tra “C03 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” e “C02 – Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” ;
- Incidenza percentuale della differenza tra [(“F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021)] rispetto a [(“F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2020 + “F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2019)/2] superiore al 20%.
Nel provvedimento viene segnalato che, ai fini della individuazione dei soggetti da escludere dalla selezione, si è tenuto conto, conformandosi alla natura dei provvedimenti, delle misure adottate dal governo con decreti, rispettivamente, del 3 dicembre 2022 n. 186 e del 1 giugno 2023, nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi:
- a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia,
- e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023.
Viene precisato inoltre che gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.
I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.
Allegati: