Le Entrate con Risposta a interpello n 147 del 22 marzo trattano il caso dell'Amministratore di sostegno di un soggetto deceduto e i relativi rapporti con la banca del de cuius.
In particolare, la banca domanda chiarimenti sull'art 48 del TUS nel caso in cui l'Amministratore di sostegno venga autorizzato dall'autorità giudiziaria a pagare le spese funebri e altri debiti del de cuius prima della presentazione della successione ignorando il blocco dei conti che usualmente si provvede ad effettuare all'atto della conoscenza del decesso.
L' articolo 48 del TUS, prevede che gli istituti di credito sono obbligati a rendere indisponibili i beni del de cuius caduti in successione ereditaria, finché non viene fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o relativo esonero.
La violazione della richiamata norma imperativa è punita con la sanzione amministrativa comminata dall'articolo 53, comma terzo, del TUS, che viene raddoppiata qualora la violazione di obblighi o divieti viene commessa da banche.
Inoltre, l'Istante specifica che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 388 codice penale, il rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali, soprattutto se costituisce ostacolo all'effettiva esecuzione degli stessi, configura un comportamento penalmente rilevante che comporta l'applicazione della pena di cui al comma 1 del citato articolo che, come previsto espressamente dal comma 2, si applica anche "a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito (…)".
Considerate le possibili conseguenze sia di natura fiscale qualora l'esecuzione del provvedimento giudiziale sin qui descritto venisse qualificato come violazione delle disposizioni dell'articolo 48 del TUS, la Banca chiede quale sia il comportamento da adottare nella fattispecie prospettata.
Le Entrate con la risposta in questione specificano che l'articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) reca disposizioni concernenti specifici obblighi e divieti posti a carico di soggetti terzi, debitori e/o detentori di beni del defunto, riguardo il compimento di atti relativi ai trasferimenti mortis causa.
Lo scopo di tale disposizione è quello di evitare che gli aventi causa del de cuius possano porre in essere comportamenti evasivi ai fini del tributo successorio, obbligandoli indirettamente a dichiarare la successione.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che il provvedimento appositamente emanato dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento dell'amministrazione di sostegno, con cui autorizza l'amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie o gli altri debiti del beneficiario deceduto è compatibile con la ratio sottesa all'articolo 48 del TUS.
Occorre anche ricordare che il prelievo/addebito delle somme dai rapporti finanziari intestati al beneficiario defunto, non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione, atteso che ai sensi dell'articolo 8 del TUS è costituita dal valore globale netto dell'asse ereditario alla data di apertura della successione.
In conclusione, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante, che consiste nell'eseguire quelle operazioni concernenti i rapporti finanziari del de cuius, esplicitamente autorizzate dall'Autorità Giudiziaria all'Amministratore di sostegno del beneficiario deceduto, nelle more della presentazione della dichiarazione di successione o prima che sia dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi è obbligo di presentarla. In tali casi, l'esecuzione del provvedimento giudiziale da parte dell'Istante non costituisce una violazione punibile, per cui non potrà trovare applicazione la sanzione prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 53 del TUS.
Si evidenzia infine che gli amministratori di sostegno non figurano tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28 del TUS, e che ai sensi del combinato disposto degli artt. 385 e 411 codice civile, con il decesso del beneficiario, sono tenuti unicamente ad informare dell'evento il Giudice Tutelare e a svolgere le ultime azioni consentite, che consistono nel consegnare i beni e nel depositare entro due mesi presso la cancelleria del giudice competente il rendiconto finale dell'amministrazione.
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