FISCO » Agevolazioni per le persone fisiche » Oneri deducibili e Detraibili

Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione

12 Febbraio 2025 in Notizie Fiscali

Il perno della questione sotto esame è l’interpretazione da dare all’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, nel punto in cui, in relazione al diritto ad ottenere una detrazione sulle spese sanitarie, prescrive che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.

La regola generale, quindi, è che le spese sanitarie godono di una detrazione d’imposta del 19% nel momento in cui queste sono sostenute dal contribuente e l’onere risulta “effettivamente rimasto a carico di questi”, condizioni che si realizzano entrambe nella situazione più ordinaria in cui la spesa è sostenuta direttamente dal contribuente.

Può accedere però che il contribuente abbia stipulato una polizza assicurativa, in forza della quale le spese sanitarie vengono rimborsate dalla compagnia assicurativa; in questa situazione il costo è “sostenuto” dal contribuente, non è “rimasto a carico”, situazione che potrebbe mettere a rischio il diritto ad ottenere la detrazione, se non fosse che il legislatore ha previsto, con il prima citato articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, una specifica eccezione: infatti, anche quando le spese sanitarie sono rimborsate da una compagnia assicurativa l’onere sostenuto dà comunque diritto alla detrazione, sempre che il premio pagato per la polizza assicurativa che abbia determinato il rimborso non sia detraibile o deducibile dal reddito del contribuente.

La situazione fin qui esaminata è chiara e non lascia scoperto il fianco a disguidi o interpretazioni; ma, le medesime considerazioni valgono pure per il caso in cui la spesa sanitaria in questione sia pagata direttamente dalla compagnia assicurativa?

Non è un evento eccezionale, oggi molte polizze assicurative prevedono la copertura diretta della spesa piuttosto che il rimborso dopo che la spesa è stata sostenuta.

La fattispecie è ben diversa dal semplice rimborso, prima esaminato, in quanto il costo, oltre a non essere “rimasto a carico” del contribuente, non è neanche da questi effettivamente “sostenuto”.

La sentenza 30611/2024 della Corte di Cassazione

Risponde al quesito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 30611 del 28 novembre 2024. Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate aveva negato la detrazione e il punto era stato confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale competente, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.

Diametralmente opposto risulta invece il parere della Corte di Cassazione, che ha accolto le rimostranze del contribuente, asserendo che il contribuente mantiene il diritto ad usufruire della detrazione anche quando il pagamento avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa.

La Corte infatti puntualizza che il legislatore, con la previsione contenuta nell’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, ha voluto consentire al contribuente di godere del diritto alla detrazione nei casi in cui questi si faccia carico dell’onere economico della prestazione sanitaria, invece di gravare sul servizio sanitario nazionale; situazione che si realizza anche quando tale onere è rimborsato da una compagnia assicurativa, se il premio della polizza è a carico del contribuente, e il costo non viene né detratto né dedotto; e la situazione non cambia anche quando il pagamento della spesa avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa, fermo restando le altre condizioni, in quanto “la circostanza che il contribuente abbia pagato e poi si veda rimborsato, piuttosto che non debba neppure sborsare la somma in quanto versata direttamente dall’assicuratrice, è fiscalmente indifferente, poiché in entrambi i casi l’onere grava sull’assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione, con sollievo del servizio sanitario nazionale, e sul contribuente grava l’onere indeducibile del premio assicurativo”.

Studio D'Orazio Commercialista - Rag. Nicola D'Orazio - Commercialista e Revisore Contabile - Partita IVA: 00789900297