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Luce e gas imprese: come rateizzare quelle fatturate entro il 30.09

14 Aprile 2023 in Notizie Fiscali

Con Decreto MIMIT del 3 marzo vengono fissate le regole per richiedere la rateizzazione delle bollette luce e gas delle imprese.

In particolare, vengono stabilite modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).

Rateizzare le bollette luce e gas delle imprese: quali spese riguarda

Il decreto prevede che, per i consumi effettuati:

  • dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 
  • e fatturati entro il 30 settembre 2023,

 i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:

  • a) rateizzare, qualora richiesto dalle imprese l’importo eccedente della bolletta,
  • b) riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta. 

Per ottenere la rateizzazione delle bollette l’impresa, entro quindici giorni dall’emissione della stessa, deve presentare istanza all’attuale fornitore per:

  • posta elettronica certificata 
  • ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. 

Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Rateizzare le spese di luce e gas delle imprese: presenta l'istanza

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

  • a) una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • b) una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza. 

Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante:

  • l’ammontare degli importi dovuti,
  • l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, 
  • le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta. 

L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta previa presentazione della seguente documentazione: 

  • a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176; 
  • b) attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. 

In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

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